A seguito dell’emanazione del decreto attuativo ai sensi dell’art 96 Dl 18/2020 del 17 marzo 2020 relativo all’indennità per i “collaboratori sportivi” si comunicano, di seguito, tutte le informazioni utili alla più tempestiva presentazione delle domande.
Dato l’alto numero di richieste attese e la disponibilità limitata dei fondi, si raccomanda a tutti di procedere con massima rapidità e il rispetto delle indicazioni fornite a Sport e Salute.
La richiesta per ottenere l’indennità prevista dall’art. 96 del DL Cura Italia (per il mese di marzo pari a 600 euro), dovrà essere presentata alla società Sport e Salute, la quale ha già attivato un indirizzo mail dedicato: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
Un apposito comitato operativo “Progetto indennità collaboratori sportivi”, composto dall’Ing. Francesco Romussi, dall’Avv. Francesco Soro e dalla Dott.ssa Teresa Zompetti, gestirà il fondo pubblico messo a disposizione dal Governo per l’erogazione delle predette indennità.
Le modalità di presentazione delle domande, istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, sono individuate nel decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Con lo stesso decreto sono definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. Le modalità di presentazione delle domande sono pubblicate sul sito internet www.sportesalute.eu al seguente link: https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html
L’indennità è riconosciuta a coloro che, alla data del 23 febbraio u.s. abbiano già in essere rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR con associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni, nonché con Federazioni sportive, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. È, inoltre, espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano superato i 10.000 euro complessivi.
Il collaboratore sportivo richiedente non dovrà aver percepito né altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020 né il reddito di cittadinanza, dovrà non essere pensionato e non potrà cumulare l’indennità con le altre previste dal c.d. decreto Cura Italia.
Il rapporto di collaborazione sportiva cui si riferisce la domanda deve essere già in vigore alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in corso alla data del 17 marzo scorso, ovvero alla data di entrata in vigore del DL ”Cura Italia”.
Le autocertificazioni, compreso l'ammontare dei compensi percepiti nel 2019, verranno fornite on line; alla domanda si dovrà allegare soltanto la copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido e una copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, o in alternativa copia della quietanza dell'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni al riguardo potrete consultare la rubrica dedicata e messa a punto da FIR pubblicata al link https://Covid-19.federugby.it/.